Il contratto di abbonamento è, per definizione,  quel tipo di contratto, che può applicarsi a specie diversissime di obbligazioni, per cui, in genere, al corrispettivo dovuto, per una determinata prestazione o servizio, a carattere periodico, viene praticato uno sconto, in considerazione del pagamento anticipato e dell’impegno a valersi, per un determinato tempo, di quel servizio o di quella prestazione.

L’abbonamento, infatti, è una clausola di una convenzione (contratto) che un cliente contrae, con un fornitore di servizi o beni, al fine di poter accedere, per un certo periodo, a multipli di essi secondo una tariffa stabilita.

Il consumatore, che accede ad un contratto di abbonamento, lo stipula, nella convinzione che tale contratto gli garantisca delle agevolazioni economiche, in virtù dell’esborso anticipato dell’importo dovuto, per tutti i beni e servizi, ivi inclusi.

All’esito dei giudizi promossi, per alcuni consumatori/tifosi, abbonati alla SSC Napoli, per la stagione calcistica 2016/2017, numerose pronunce confermavano il principio di vantaggio economico insito nel concetto di abbonamento.

Se è vero infatti che la normativa vigente non delimita ambiti e contenuti del contratto di abbonamento, come chiarito dal Giudice di Pace di Barra, è indubitabile che secondo la comune esperienza il consumatore medio non può che ritenere che in tale contratto rientri necessariamente un vantaggio in termini economici a fronte delle tariffe praticate per ogni singolo evento.

Una delle più recenti pronunce, del Giudice di Pace di Barra, chiariva, inoltre, che “l’abbonamento è un tipo di contratto, che può applicarsi a specie diversissime di obbligazioni, per cui, in genere, al corrispettivo dovuto per una determinata prestazione o servizio, a carattere periodico, viene praticato uno sconto in vista del pagamento anticipato e dell’impegno a valersi per un determinato tempo di quel servizio o di quella prestazione. Dunque, l’abbonamento è una clausola di convenzione (contratto) che un cliente contrae con un fornitore di servizi o beni, al fine di poter accedere per un certo periodo a multipli di essi, secondo una tariffa stabilita, inferiore rispetto al corrispettivo che l’utente dovrebbe pagare ogni volta che usufruisce dello stesso servizio/bene.”

Nel caso di specie, pertanto, la società sportiva veniva dichiarata inadempiente per aver, nel corso del periodo, oggetto del contratto di abbonamento, diminuito notevolmente il costo delle singole prestazioni, in danno degli abbonati che avevano acquistato con la previsione, e l’affidamento, di un vantaggio economico.

La predetta pronuncia confermava, pertanto, l’orientamento di altri fori, quali ad esempio il Giudice di Pace di Frattamaggiore, secondo cui “L’abbonamento concerne, per tale, un piano di servizi/beni che vengono garantiti, sia per quanto riguarda la qualità, che per i tempi di consegna, ad un prezzo che è inferiore rispetto al corrispettivo che l’utente dovrebbe versare se dovesse pagare ogni volta che usufruisce del medesimo servizio/bene nel medesimo periodo in esame”.

Normativamente, pur non essendoci dei precisi riferimenti, il vantaggio economico del contratto di abbonamento trova il suo fondamento, nel principio del legittimo affidamento che il consumatore pone nell’acquistare più beni o servizi in luogo dell’acquisto singolo.

Il concetto di vantaggio economico del contratto di abbonamento, inoltre, veniva fatto proprio, dalla SSC Napoli, tant’è che il Giudice di Pace di Nocera Inferiore accertava che la predetta società, per la stagione calcistica 2019/2020 precisava che “abbonarsi è conveniente, è garantito un risparmio del 40% rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite”.

La tutela del consumatore/abbonato trova, invece, il suo fondamento nell’art. 1375 c.c. sulla buona fede nell’esecuzione del contratto che impone, al professionista/imprenditore, di tenere un comportamento di collaborazione ed informazione nel rispetto dell’obbligo di solidarietà e di protezione dell’altra parte, obblighi, questi, che vengono garantiti anche dal Codice del Consumo.